giovedì 12 giugno 2025

MILANO: 155/2025 Pegaso Security Spa Procedimento unitario Tribunale di Milano




 Tribunale di Milano Giudice Delegato: Macchi Caterina Fonte Portale Fallco >>>

P.U. n. 155-2/ 2025 Tribunale di Milano Sezione II civile Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici Presidente rel. Giudice Dott. OMISSIS Dott. OMISSIS Dott. OMISSIS Giudice ha pronunciato il seguente DECRETO VISTO il ricorso in data 13.5.2025 con cui Pegaso Security s.p.a. (c.f.08061680727) ha depositato avanti al Tribunale di Cosenza una domanda ex art. 44 c.1 CCII, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo ovvero una richiesta di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti; Visto il decreto in data 21.5.2025 con il quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi degli artt. 27-28 CCII e ha disposto la trasmissione degli atti a questo tribunale; Ritenuta la competenza del Tribunale di Milano atteso che il trasferimento della sede legale da Milano a Cosenza è avvenuta in data 22.11.2024 ed è dunque ininfluente, alla stregua del disposto dell’art. 28 CCII; la competenza di questo tribunale risulta inderogabilmente anche dalla previsione dell’art. 7 CCII, che sancisce il principio di trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza, dovendosi osservare che pende sin dal 6.2.2025 ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dal Pubblico Ministero; Rilevato che con la produzione documentale allegata alla memoria difensiva del 4.6.2025 la ricorrente ha comprovato che l’esperto della composizione negoziata dr.ssa OMISSIS ha depositato la relazione ex art. 17 comma 8 CCII in data 12.5.2025; è stata dunque comprovata la sussistenza dei presupposti previsti dall’ultima parte dell’art. 40 comma 10 CCII, sì che non si applica la decadenza disciplinata dalla prima parte del medesimo comma; La ricorrente ha prodotto ex art. 120 bis CCII il verbale di determina dell’a.u. del 9.5.2025, i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e una situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2024, l’elenco dei creditori e un’aggiornata visura camerale; Ritenuto: che da tale documentazione emerga la sussistenza sia del presupposto soggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale sia del presupposto oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, richiesti per l’accesso alla procedura di concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione; - che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda come indicato in dispositivo; - che devono fissarsi gli obblighi informativi periodici come previsto dall’art. 44 c.1 lett. c), indicati in dispositivo; - che si determina come da dispositivo ex art. 44 c.1 lett. d) la somma necessaria per le spese di procedura sino alla scadenza del termine stabilito ex art. 44 c.1; PQM Visto l’art. 44 CCII; 2 1 . concede al ricorrente termine di giorni sessanta decorrente dall’iscrizione di cui all’art. 45, comma 2 CCII per la presentazione di una proposta definitiva di uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza come indicato dalla stessa ricorrente; 2. nomina un commissario giudiziale nella persona del dr. OMISSIS , il quale dovrà vigilare sull’attività che il ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, nonché sulle situazioni indicate dall’art. 44 comma 2 CCII; precisa che si applica l’art. 46 CCII e conseguentemente l’art. 44 comma 1 ter CCII; 3. autorizza il commissario giudiziale, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti. 4. dispone che il ricorrente: 4.1. entro il termine di dieci giorni dall’avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 15.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un istituto di credito a scelta del commissario giudiziale; 4.2. allo scadere del 6 luglio 2025 e del 6 agosto 2025 depositi in cancelleria una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell’impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l’indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; 4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circostanze rilevanti alla stregua del disposto dell’art. 44 c. 2; 5. manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al pubblico ministero, nonché per gli altri adempimenti di rito. Milano, 5.6.2025. Il presidente est. Dott.ssa Caterina Macchi

mercoledì 26 marzo 2025

Regione Lombardia Naviga Morì bloccato a terra, a processo per omicidio due vigilantes Gup: 'Fu preterintenzionale'.

 

Gup: 'Fu preterintenzionale'. Accadde nell'agosto 2023 a Milano 





Sono state mandate a processo per l'accusa di omicidio preterintenzionale due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, intervennero per bloccare Giovanni Sala, 34 anni, davanti alla sede di Sky a Rogoredo, alla periferia sud di Milano, che era "in evidente stato di alterazione".

L'uomo morì per arresto cardiaco, dopo essere stato anche tenuto a terra con un ginocchio sulla sua schiena per più di un minuto.

Lo ha deciso al termine dell'udienza preliminare la gup Patrizia Nobile, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio per i due imputati di 46 e 64 anni formulata dal pm di Milano Alessandro Gobbis e fissando la prima data del processo per il 19 maggio davanti alla Corte d'Assise. Nel processo sono parti civili i familiari di Sala, ossia i genitori, il fratello e gli zii del 34enne, rappresentati dagli avvocati Andrea Orabona e Giulia Piva e che chiedono verità e giustizia. Nel procedimento è stata citata come responsabile civile la società Italpol Vigilanza, per la quale gli imputati lavoravano.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti nelle indagini della Squadra mobile, quella notte Sala morì per arresto cardiaco, dopo essere stato bloccato a terra dai vigilantes con un ginocchio sulla sua schiena per poco più di un minuto. La Procura, dopo gli accertamenti, aveva modificato l'accusa da omicidio colposo a preterintenzionale. Per il pm, in quell'azione nei confronti di Sala i due vigilantes diedero "sfogo ad istinti violenti e inutilmente prevaricatori". L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, fu immobilizzato in modo violento, quando non c'era "alcuna necessità di tutelare persone o cose da pericoli concreti". Sala, scrive il pm, urlava frasi sconnesse come "mi stanno inseguendo, chiamare police". Le due guardie giurate sono difese dagli avvocati Camilla Urso e Sandro Clementi.

Fonte: ANSA A processo le due guardie giurate per omicidio

venerdì 15 novembre 2024

MILANO: 'Serbatoi di manodopera', sequestro da 22 milioni a Milano


MILANO, 14 NOV - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza per frode fiscale da oltre 22 milioni di euro, in uno dei tanti filoni di indagine del pm milanese Paolo Storari sui cosiddetti "Serbatoi di manodopera", nei confronti di un'altra società attiva nel settore del trasporto e movimentazione merci, la AF Logistics spa. Società che, stando alle carte di un'altra tranche di indagine sempre sul "fenomeno della somministrazione illecita di manodopera", sarebbe stata fornitrice di Gs, catena dei supermercati del gruppo Carrefour, già colpita da un sequestro analogo lo scorso aprile. Come in altri casi, ricostruendo la "filiera della manodopera", investigatori e inquirenti hanno accertato che "i rapporti di lavoro con la società committente sono stati 'schermati' da società 'filtro' che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative", i cosiddetti "Serbatoi di manodopera". Cooperative che hanno "sistematicamente omesso il versamento dell'Iva" e "degli oneri di natura previdenziale e assistenziale". (ANSA). 2024-11-14

Serbatoi di manodopera', sequestro da 22 milioni a Milano 

MILANO, 14 NOV - Alle indagini, coordinate dalla Procura guidata da Marcello Viola e condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano, ha collaborato anche il Settore Contrasto Illeciti dell'Agenzia delle Entrate. L'inchiesta, come altre analoghe, vede al centro "una complessa frode fiscale" attraverso "fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, a fronte della stipula di fittizi contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti". Sono state notificate informazioni di garanzia alla società e a dirigenti, anche per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Lo scorso 29 aprile, il gip Luca Milani aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza, sempre disposto dal pm, da 64,7 milioni di euro a carico della GS spa del gruppo dei supermercati Carrefour Italia. Una delle tante inchieste del pm Storari sui cosiddetti "serbatoi di manodopera": un presunto "sistema" - come è emerso anche nei casi Dhl, Amazon (sequestro da 121 milioni lo scorso luglio), Gls, Lidl, Brt, Geodis, Esselunga, Securitalia, Ups, Gxo, solo per citarne alcuni - attraverso il quale grandi aziende di vari settori, tra cui logistica, trasporto merci ma anche servizi di vigilanza privata, si garantiscono "tariffe altamente competitive" sul mercato "appaltando manodopera" in modo irregolare. Manodopera che solo formalmente lavora per cooperative, ma in realtà lo fa per conto di colossi del settore, senza nemmeno ricevere i contributi previsti. La Procura di Milano in questi anni ha già sequestrato centinaia di milioni di euro con queste indagini e le aziende, poi, hanno regolarizzato con assunzioni migliaia di lavoratori e versato risarcimenti al fisco. Fonte:ANSA 11/nov/2024      

martedì 13 agosto 2024

ROMA: VALENTINA BARZOTTI (M5S). Il GIP di Cosenza ha emesso provvedimenti interdittivi nei confronti di un noto istituto di vigilanza, che ha una delle sue sedi in Calabria, in particolare a Cosenza.

 

 Ha chiesto di parlare l’onorevole Barzotti. Ne ha facoltà. VALENTINA BARZOTTI (M5S). Grazie, Presidente.

È notizia di qualche giorno fa che il GIP di Cosenza ha emesso provvedimenti interdittivi nei confronti di un noto istituto di vigilanza, che ha una delle sue sedi in Calabria, in particolare a Cosenza. Si tratta della ditta Cosmopol. Le accuse che abbiamo rilevato da notizie di stampa sono gravissime: si parla di estorsione, caporalato, indebita percezione di finanziamenti pubblici.


martedì 3 ottobre 2023

AVVISO RICERCA PERSONALE: GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

Questa mattina, siamo stati contattati da un Istituto di vigilanza Privata, di Cologno Monzese (MI). che necessita urgentemente di guardie particolari giurate, già decretate, chi fosse interessato, può inviare il suo curriculum vitae a:

info@unal-sindacato.it

mercoledì 30 agosto 2023

Commissariamento giudiziario, Istituto di vigilanza privata Cosmopol S.p.A.

 

Commissariamento giudiziario, Istituto di vigilanza privata Cosmopol S.p.A. situazioni sulle condizioni lavorative del personale, denunciate dal Sindacato UNAL con l'esposto dell'anno 2021, a seguito di questo ci furono chieste informazioni che abbiamo fornito. Ed è notizia di oggi del commissariamento della Società.

Nessuno deve restare impunito di fronte alla legge.
RISPETTO PER I LAVORATORI !!!!!
VERGOGNA PER I SINDACATI CHE HANNO FIRMATI I CONTRATTO CON PAGHE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI POVERTA'.

venerdì 17 giugno 2022

𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝟐𝟎𝟎€: 𝐋'𝐈𝐍𝐏𝐒 𝐑𝐄𝐓𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀 𝐈𝐋 𝐓𝐄𝐒𝐓𝐎

 Incredibile ma vero, a poche ore di distanza dalla pubblicazione della notizia sul sito INPS c'è stata una rettifica del testo.

Nella giornata di ieri si leggeva "𝗜 𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼, 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗲 𝗽𝗼𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗨𝗻𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘀. 𝗜𝗹 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗮 𝗰𝗶𝗮𝘀𝗰𝘂𝗻 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼"
Oggi invece sempre allo stesso link c'è una diversa versione che recita così: "𝗜 𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼, 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗮 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶, 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲, “𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗶 𝗮𝗹𝗹'𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟮, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶 𝟭 𝗲 𝟭𝟴 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝟭𝟳 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮, 𝗻. 𝟱𝟬”, 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗲 𝗽𝗼𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗨𝗻𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘀. 𝗜𝗹 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗮 𝗰𝗶𝗮𝘀𝗰𝘂𝗻 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼"
Ricapitolando... siamo passati da "in mancanza di dichiarazione contraria" al "previa dichiarazione del lavoratore".
Dunque allo stato attuale (e siamo ancora in attesa del decreto attuativo e di ulteriori circolari) l'INPS indica il fatto che il lavoratore debba inoltrare una dichiarazione.
Preferiamo non commentare questa rettifica da parte dell'INPS che aggiunge confusione ad una norma che già di per se è stata concepita in maniera tale da risultare molto com  Incredibile ma vero, a poche ore di distanza dalla pubblicazione della notizia sul sito INPS c'è stata una rettifica del testo.
Nella giornata di ieri si leggeva "𝗜 𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼, 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗲 𝗽𝗼𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗨𝗻𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘀. 𝗜𝗹 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗮 𝗰𝗶𝗮𝘀𝗰𝘂𝗻 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼"
Oggi invece sempre allo stesso link c'è una diversa versione che recita così: "𝗜 𝗱𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼, 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗮 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗶, 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲, “𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗶 𝗮𝗹𝗹'𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟮, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶 𝟭 𝗲 𝟭𝟴 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝟭𝟳 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮, 𝗻. 𝟱𝟬”, 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼, 𝗲 𝗽𝗼𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗨𝗻𝗶𝗲𝗺𝗲𝗻𝘀. 𝗜𝗹 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗮 𝗰𝗶𝗮𝘀𝗰𝘂𝗻 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼"
Ricapitolando... siamo passati da "in mancanza di dichiarazione contraria" al "previa dichiarazione del lavoratore". plicata senza che ce ne fosse un particolare motivo.
Consigliamo come sempre di seguire le indicazione della propria azienda.
Nell'immagine le 2 diverse versioni del testo. La versione aggiornata è consultabile direttamente sul sito INPS a questo link