lunedì 29 ottobre 2012

lo stress da super lavoro va risarcito


Il danno per lo stress da super lavoro va riconosciuto al lavoratore anche se non lo ha mai rivendicato nel corso del rapporto di lavoro e anche se, successivamente, viene espulso dall'ufficio. Il via libera arriva dalla Cassazione (sezione Lavoro, sentenza 18211) che spiega come, «in base al principio della `ragionevolezza´ l'orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute». In questo modo, la Suprema Corte ha convalidato un risarcimento del danno biologico pari a 25 mila euro nei confronti di un ex portiere di notte che aveva lavorato presso una società nella capitale, dal settembre 1974 al marzo 1997, riportando una sindrome nevrotico ansiosa da stress lavorativo. 

Come ricostruisce la sentenza redatta da Umberto Berrino, il portiere, che per tanti anni aveva garantito l'assistenza ai clienti, curandosi anche della cura dei valori in cassaforte, aveva accusato uno stress da super lavoro (l'orario di lavoro andava dalle 21 alle 9 del mattino successivo). Da qui la sua richiesta di essere spostato ad un turno diurno. La società lo aveva invece licenziato, sostenendo che esistevano altri due portieri per il turno di giorno. Davanti al giudice del Lavoro era stata stabilita la legittimità del licenziamento ma la società era stata condannata a risarcire l'ex portiere con 25 mila euro per la sindrome ansioso-depressiva. La Corte d'appello di Roma, nel marzo 2008, aveva inoltre riconosciuto al lavoratore una ulteriore somma di 1292 euro a titolo di differenze retributive.

Contro la condanna al risarcimento dello stress al lavoratore, la società ha fatto ricorso in Cassazione, facendo presente che la prestazione di un portiere non poteva essere considerata usurante date le «pause di inattività» legate a quel genere di prestazione. Piazza Cavour ha bocciato il ricorso e ha osservato che «il principio di `ragionevolezza´ in base al quale l'orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa» 

Del resto, annota ancora la Suprema Corte, «il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e la semplice temporanea inattività, computabile, invece a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale nel primo caso può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente la propria forza di lavoro per ogni necessità». 

Nel caso in questione, la Cassazione ha fatto notare che «legittimamente la Corte d'appello ha osservato che la società aveva imposto al lavoratore ritmi lavorativi gravosi come tali incidenti sull'equilibrio psico-fisico del medesimo». Del tutto legittimamente, dunque, il super lavoro è stato ritenuto «concausa della sindrome nevrotica ansiosa» del lavoratore. 

(Fonte: Adnkronos) 

venerdì 17 agosto 2012

CASSAZIONE: estorsione per chi impone stipendi inferiori a quelli pattuiti in busta paga

Cassazione: estorsione per chi impone stipendi inferiori a quelli pattuiti in busta paga

La condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia "larvata" di licenziamento, ad accettare la co ...

Fonte: Studiocataldi.it

Url: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12307.asp

mercoledì 11 luglio 2012

Vigilanza Privata - Decreto capacità tecnica: nessuna proroga e presto organismi di certificazione

Il Ministero dell’Interno, attraverso il coordinatore dell’unità operativa della vigilanza privata presso l’ufficio di polizia amministrativa del dipartimento di pubblica sicurezza, in occasione di un convegno che si è tenuto oggi a Roma, ha fatto sapere che non ci sarà nessuna proroga al termine dei 18 mesi per l’adeguamento degli Istituti di vigilanza privata alle disposizioni introdotte con il D.M. n. 269/2010, cosiddetto decreto sulla capacità tecnica. Pertanto dal 17 settembre prossimo, gli Istituti di vigilanza privata dovranno operare nella nuova cornice normativa. Il rappresentante del Ministero dell’Interno ha riferito anche che entro l’anno sarà adottato il decreto che renderà operativi gli organismi di certificazione ex art. 260-ter del DPR. n. 153/2008. Nel frattempo le Prefetture hanno già avviato, dando seguito alla circolare del ministero dell’Interno del 30 marzo scorso, l’attività di monitoraggio per verificare lo stato d’attuazione delle disposizioni introdotte con il decreto sulla capacità tecnica, in vista della scadenza del prossimo settembre.

Malattia, per le ferie non godute scatta l’indennità sostituiva

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