giovedì 12 giugno 2025

MILANO: 155/2025 Pegaso Security Spa Procedimento unitario Tribunale di Milano




 Tribunale di Milano Giudice Delegato: Macchi Caterina Fonte Portale Fallco >>>

P.U. n. 155-2/ 2025 Tribunale di Milano Sezione II civile Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici Presidente rel. Giudice Dott. OMISSIS Dott. OMISSIS Dott. OMISSIS Giudice ha pronunciato il seguente DECRETO VISTO il ricorso in data 13.5.2025 con cui Pegaso Security s.p.a. (c.f.08061680727) ha depositato avanti al Tribunale di Cosenza una domanda ex art. 44 c.1 CCII, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo ovvero una richiesta di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti; Visto il decreto in data 21.5.2025 con il quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi degli artt. 27-28 CCII e ha disposto la trasmissione degli atti a questo tribunale; Ritenuta la competenza del Tribunale di Milano atteso che il trasferimento della sede legale da Milano a Cosenza è avvenuta in data 22.11.2024 ed è dunque ininfluente, alla stregua del disposto dell’art. 28 CCII; la competenza di questo tribunale risulta inderogabilmente anche dalla previsione dell’art. 7 CCII, che sancisce il principio di trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza, dovendosi osservare che pende sin dal 6.2.2025 ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dal Pubblico Ministero; Rilevato che con la produzione documentale allegata alla memoria difensiva del 4.6.2025 la ricorrente ha comprovato che l’esperto della composizione negoziata dr.ssa OMISSIS ha depositato la relazione ex art. 17 comma 8 CCII in data 12.5.2025; è stata dunque comprovata la sussistenza dei presupposti previsti dall’ultima parte dell’art. 40 comma 10 CCII, sì che non si applica la decadenza disciplinata dalla prima parte del medesimo comma; La ricorrente ha prodotto ex art. 120 bis CCII il verbale di determina dell’a.u. del 9.5.2025, i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e una situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2024, l’elenco dei creditori e un’aggiornata visura camerale; Ritenuto: che da tale documentazione emerga la sussistenza sia del presupposto soggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale sia del presupposto oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, richiesti per l’accesso alla procedura di concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione; - che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda come indicato in dispositivo; - che devono fissarsi gli obblighi informativi periodici come previsto dall’art. 44 c.1 lett. c), indicati in dispositivo; - che si determina come da dispositivo ex art. 44 c.1 lett. d) la somma necessaria per le spese di procedura sino alla scadenza del termine stabilito ex art. 44 c.1; PQM Visto l’art. 44 CCII; 2 1 . concede al ricorrente termine di giorni sessanta decorrente dall’iscrizione di cui all’art. 45, comma 2 CCII per la presentazione di una proposta definitiva di uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza come indicato dalla stessa ricorrente; 2. nomina un commissario giudiziale nella persona del dr. OMISSIS , il quale dovrà vigilare sull’attività che il ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, nonché sulle situazioni indicate dall’art. 44 comma 2 CCII; precisa che si applica l’art. 46 CCII e conseguentemente l’art. 44 comma 1 ter CCII; 3. autorizza il commissario giudiziale, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti. 4. dispone che il ricorrente: 4.1. entro il termine di dieci giorni dall’avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 15.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso un istituto di credito a scelta del commissario giudiziale; 4.2. allo scadere del 6 luglio 2025 e del 6 agosto 2025 depositi in cancelleria una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell’impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l’indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; 4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circostanze rilevanti alla stregua del disposto dell’art. 44 c. 2; 5. manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al pubblico ministero, nonché per gli altri adempimenti di rito. Milano, 5.6.2025. Il presidente est. Dott.ssa Caterina Macchi

mercoledì 26 marzo 2025

Regione Lombardia Naviga Morì bloccato a terra, a processo per omicidio due vigilantes Gup: 'Fu preterintenzionale'.

 

Gup: 'Fu preterintenzionale'. Accadde nell'agosto 2023 a Milano 





Sono state mandate a processo per l'accusa di omicidio preterintenzionale due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, intervennero per bloccare Giovanni Sala, 34 anni, davanti alla sede di Sky a Rogoredo, alla periferia sud di Milano, che era "in evidente stato di alterazione".

L'uomo morì per arresto cardiaco, dopo essere stato anche tenuto a terra con un ginocchio sulla sua schiena per più di un minuto.

Lo ha deciso al termine dell'udienza preliminare la gup Patrizia Nobile, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio per i due imputati di 46 e 64 anni formulata dal pm di Milano Alessandro Gobbis e fissando la prima data del processo per il 19 maggio davanti alla Corte d'Assise. Nel processo sono parti civili i familiari di Sala, ossia i genitori, il fratello e gli zii del 34enne, rappresentati dagli avvocati Andrea Orabona e Giulia Piva e che chiedono verità e giustizia. Nel procedimento è stata citata come responsabile civile la società Italpol Vigilanza, per la quale gli imputati lavoravano.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti nelle indagini della Squadra mobile, quella notte Sala morì per arresto cardiaco, dopo essere stato bloccato a terra dai vigilantes con un ginocchio sulla sua schiena per poco più di un minuto. La Procura, dopo gli accertamenti, aveva modificato l'accusa da omicidio colposo a preterintenzionale. Per il pm, in quell'azione nei confronti di Sala i due vigilantes diedero "sfogo ad istinti violenti e inutilmente prevaricatori". L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, fu immobilizzato in modo violento, quando non c'era "alcuna necessità di tutelare persone o cose da pericoli concreti". Sala, scrive il pm, urlava frasi sconnesse come "mi stanno inseguendo, chiamare police". Le due guardie giurate sono difese dagli avvocati Camilla Urso e Sandro Clementi.

Fonte: ANSA A processo le due guardie giurate per omicidio